Art. 6.

      1. Dopo l'articolo 133 della Costituzione, è inserito il seguente:

      «Art. 133-bis. - Ai fini dell'adozione degli statuti di autonomia provinciale, i cittadini delle Province interessate presentano un apposito progetto di legge costituzionale, redatto in articoli, ai sensi dell'articolo 71, secondo comma. Il progetto di legge costituzionale deve essere corredato da una relazione che illustra le caratteristiche comunitarie territoriali, socio-demografiche, storiche e culturali, nonché le condizioni di sviluppo economico e la capacità contributiva globale della Provincia per la quale viene chiesta l'attribuzione dello statuto di autonomia.
      Il presidente e il consiglio della Provincia per la quale è stata richiesta l'adozione dello statuto di autonomia devono inviare alla Camera presso la quale il relativo progetto di legge costituzionale è stato presentato, entro dieci giorni dalla data della presentazione, disgiuntamente tra loro e nella forma di cui all'articolo 50, il loro parere, obbligatorio ma non vincolante, sul merito del progetto di legge costituzionale presentato ai sensi del primo comma».